ru24.pro
World News in Italian
Февраль
2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Fine vita, la giurista e il “vuoto” colmato dalla legge della Toscana: “Non è incostituzionale. Paradossale se questo governò la bloccherà”

0

La Toscanaprima Regione in Italia ad approvare la legge sul suicidio assistito – non solo era legittimata a farlo, ma ha colmato quel vuoto legislativo che “l’inerzia” del Parlamento ha ignorato da quando nel settembre del 2019 la storica sentenza della Consulta sul caso Dj Fabo elenco il perimento entro cui non punibile chi agevola proposito di suicidio. Un tabù infranto che potrebbe rafforzato il “cammino per tutti” per la libertà di scelta. Altri passi avanti sono stati fatti sempre grazie all’intervento dei giudici della Corte costituzionale con l’estensione del significato di “sostegno vitale”, ma i pazienti con malattie gravi che, con fatica riescono a ottenere le autorizzazioni, sono comunque costretti ad attendere mesi prima di vedere applicata la legge.

Per Marilisa D’Amico, ordinaria di Diritto costituzionale alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano e prorettrice con delega alla Legalità, Trasparenza e Parità di Diritti, la norma approvata in Toscana non è incostituzionale come sostenuto da alcuni politici di centrodestra questo perché “la Regione non sottrae competenze allo Stato, dal momento che la tutela della salute è materia di competenza ‘concorrente’, dove lo Stato ha il dovere di fare leggi di principio, ma rispetto alla quale le Regioni possono sicuramente legiferare”. Senza contare che sarebbe paradossale a “mio avviso, che questo Governo, alla luce dell’inerzia del Parlamento nazionale, ritenga di bloccare una iniziativa del legislatore regionale”. Senza contare che il salto di civiltà compiuto potrebbe come fare da apripista. “Tanti anni fa a Milano fu istituito il registro delle unioni civili, ben prima che ci fosse la legge, e anche allora ci fu chi contestò l’incompetenza dei Comuni. Ma queste scelte di democrazia, anche a livello locale, hanno rafforzato il cammino per tutti“.

La Regione Toscana ha approvato una legge che permette di accedere al suicidio assistito come previsto dalla sentenza della Consulta. Qual è la sua riflessione?
Sono molto lieta che la Toscana abbia aperto la strada a una normazione da parte delle Regioni della disciplina del suicidio assistito alla luce della decisione della Corte costituzionale n. 242 del 2019. La Corte, infatti, risolvendo il caso concreto, dopo aver chiesto al Parlamento di intervenire addirittura creando una nuova tecnica – la dichiarazione di incostituzionalità accertata, ma non dichiarata, ispirata al modello tedesco – si era decisa a introdurre direttamente norme minime, autoapplicative, per non lasciare le persone prive di qualsiasi diritto e tutela. Ma in quella decisione era chiaro e forte, nuovamente, il monito al legislatore, per dare un quadro coerente e tempi certi; un monito che, a livello nazionale, è caduto nel vuoto. Nel frattempo, si è creata una situazione di grande incertezza e angoscia per le persone malate, dove alcune Asl hanno applicato la procedura dettata dalla Corte e riconosciuto il diritto, e altre no, con tempi totalmente diversi dall’una all’altra.

Alcuni politici sostengono che la legge sia incostituzionale e verrà impugnata proprio davanti alla Corte costituzionale perché la tutela della salute è competenza dello Stato. Cosa ne pensa? C’ è rischio che le leggi regionali possano essere annullate?
Sarebbe paradossale, a mio avviso, che questo Governo, alla luce dell’inerzia del Parlamento nazionale, ritenga di bloccare una iniziativa del legislatore regionale. Quest’ultimo è intervenuto proprio per garantire una certezza sul proprio territorio di un diritto già pienamente riconosciuto dal Giudice costituzionale. Come ho già affermato in varie sedi, scientifiche e istituzionali, in questo caso la Regione non sottrae competenze allo Stato, dal momento che la tutela della salute è materia di competenza ‘concorrente’, dove lo Stato ha il dovere di fare leggi di principio, ma rispetto alla quale le Regioni possono sicuramente legiferare, anche in assenza di questa legge di principio, dovendo adeguare la propria legislazione alla legge statale eventualmente sopravvenuta. Ricordiamo che il riconoscimento del diritto fondamentale al ‘suicidio assistito’ è stato riconosciuto dalla Corte costituzionale e rispetto a questo diritto un legislatore non potrebbe tornare indietro, a meno di non mettere in discussione il giudicato costituzionale, violando l’art. 137 Cost.

C’è stato un richiamo all’articolo 117 “sulla potestà legislativa concorrente in materia di salute” da parte dei promotori. Ci può spiegare cosa significa?
È esattamente il meccanismo che ho appena spiegato. Si tratta di una materia dove lo Stato fa la legge di principio, le Regioni intervengono pienamente alla luce dei principi della legge statale: in questo caso possiamo dire che i principi e i paletti sono ricavati dalla sentenza della Corte costituzionale, a cui i promotori di sono strettamente attenuti. Qualora ci fosse una legge nazionale la Regione dovrebbe adeguarsi a quest’ultima, che, ripeto, non potrebbe discostarsi dalla decisione della Corte, se non rafforzando eventualmente il diritto.

La sentenza Dj/Fabo Cappato è stata emessa nel 2019 e in Italia non c’è ancora una legge che sul fine vita. Intanto è arrivata la legge della Toscana. È stato colmato un vuoto?
Direi di sì, ben vengano le Regioni che interpretano pienamente il proprio ruolo costituzionale di Legislatori a tutto tondo, coordinati con i principi della Costituzione e quindi anche con le decisioni del suo interprete, la Corte costituzionale.

Intanto la scorsa estate la Consulta è di nuovo intervenuta sull’estensione di nozione di “trattamenti di sostegno vitale”. Cosa si aspetta in futuro sul tema?
Con la sentenza n. 135 del 2024, la Corte è dovuta intervenire sulla nozione di “trattamenti di sostegno vitale” che, nel caso DJFabo era vincolata all’essere dipendente anche rispetto a un ventilatore artificiale, ma che in casi successivi necessitava di una interpretazione più ampia, ispirata al principio della “dipendenza” da cure o da assistenza medica o fisica. In sostanza abbiamo (mi sono trovata anche io con l’Associazione Coscioni e altri colleghi a difendere come Avvocata questa importante questione) dovuto spiegare alla Corte, in concreto, le condizioni di malati che non sono attaccati a una macchina, ma che sono dipendenti totalmente da cure invasive, presidi farmacologici, ecc. La Corte ha pienamente riconosciuto questa prospettiva, indicando nella sua decisione esempi concreti che fugano ogni dubbio interpretativo. Ci sono altri casi che sono arrivati alla Corte: ci troveremo il 26 marzo a difendere un altro malato, e in questo caso si affronterà un altro aspetto di questa purtroppo ampio orizzonte di situazioni di sofferenza, rispetto a malati terminali, coscienti, che ritengono insopportabile la propria condizione.

C’è un commento o una riflessione che vuole aggiungere?
Un momento come questo dimostra la ricchezza del nostro Stato costituzionale, dove la nostra Costituzione affida a tanti soggetti istituzionali diversi il riconoscimento dei diritti delle persone: non solo il legislatore nazionale, ma anche la Corte costituzionale, e ora anche i legislatori regionali. Del resto, tanti anni fa a Milano fu istituito il registro delle unioni civili, ben prima che ci fosse la legge, e anche allora ci fu chi contestò l’incompetenza dei Comuni. Ma queste scelte di democrazia, anche a livello locale, hanno rafforzato il cammino per tutti.

L'articolo Fine vita, la giurista e il “vuoto” colmato dalla legge della Toscana: “Non è incostituzionale. Paradossale se questo governò la bloccherà” proviene da Il Fatto Quotidiano.