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Stupro di gruppo a Palermo, i giudici: “Atti sprezzanti e brutali, la vittima era totalmente inerme”. Le motivazioni della sentenza

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“Risulta drammaticamente evidente la dinamica di oggettificazione sessuale (principiata dalla svalutazione della persona, in ragione dei suoi costumi sessuali e culminata nella inflizione nei suoi confronti di una sorta di punizione) che ha dato corso all’evento, con condotte agite nella piena consapevolezza dello stato di ubriachezza in cui ella versava e nella totale incuranza della effettiva e attuale volontà della persona offesa di intrattenere, in quel modo sprezzante e brutale, quel genere di rapporti (per farle passare il capriccio)”, è questo il cuore della lunga motivazione della sentenza del collegio presieduto da Roberto Murgia – giudici a latere Claudia Camilleri e Davide Pavesi – sullo stupro di gruppo avvenuto a Palermo il 7 luglio del 2024. I giudici hanno inoltre sottolineato non solo il dissenso palesato dalla ragazza agli atti sessuali ma hanno anche voluto dare peso al “totale disinteresse” del consenso da parte del gruppo, definendo, infine, l’atto come “mera sopraffazione fisica di una vittima ormai totalmente inerme, quale platealmente emerge dagli stessi messaggi inviati” dai ragazzi.

La condanna per i sei imputati maggiorenni era arrivata lo scorso 8 novembre: 7 anni per Angelo Flores, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia ed Elio Arnao. Sei anni e 4 mesi, invece, per Cristian Barone e 4 anni e 8 mesi per Samuele La Grassa. Per il più piccolo del gruppo, era stato, invece, il tribunale dei minori a decidere per una condanna a 8 anni e 8 mesi. Il collegio presieduto da Murgia nelle motivazioni della sentenza ha ripercorso i fatti sin dalle prime battute. Ovvero dalle prime dichiarazioni della ragazza, ricordando come in un primo momento non volesse denunciare i 7 e come sia avvenuta la corsa in ambulanza in maniera del tutto casuale, per eventi avvenuti poco dopo. La ragazza, per quanto ricostruito nelle motivazioni, aveva esitato non per dubbi sulla propria e altrui condotta ma per “rassegnazione”, è questo il termine usato dai giudici palermitani.

Nelle 110 pagine si ripercorrono anche le dichiarazioni dei ragazzi in sede di interrogatorio, i messaggi inviati ad amici, le intercettazioni mentre si trovano nella sala di attesa della stazione dei carabinieri e i video: tre in tutto. Una “schiacciante valenza probatoria”, si legge nelle motivazioni, che combacia completamente, secondo quanto ricostruito dal collegio, con la versione della ragazza. Mentre le dichiarazioni dei 7 solo in un secondo momento, ovvero dopo un anno di reclusione, si sono allineate e appiattite sulla ricostruzione fatta dalle difese, non combaciando con quanto dichiarato da alcuni di loro in fase di interrogatorio preliminare, né con le prove (ancora le immagini, le intercettazioni e i messaggi successivi). In sostanza, i giudici hanno ritenuto poco credibili la versione dei ragazzi, ritenendo invece comprovata la versione di lei “reputata, come sopra già illustrato, soggettivamente credibile e intrinsecamente attendibile”. Secondo quanto ripercorso dal collegio, infatti, la ragazza ha subito esposto tutti i fatti, senza tenere fuori nulla, anzi, raccontando anche delle precedenti denunce, e ha sempre sostenuto la medesima versione nel tempo.

“Non v’è alcun dubbio – scrivono i giudici – che quattro dei sette compartecipi, ossia Di Trapani, Maronia, Arnao e il minore, abbiano compiuto, nel medesimo contesto spaziale e temporale, atti sessuali nei confronti della vittima senza e contro il suo consenso; non v’è dubbio che Flores e Barone presenti sul posto, in posizione assai ravvicinata rispetto alla persona offesa, non importa se per tutto il tempo o se solo per una parte della condotta, abbiano filmato, in modo peraltro percepibile dai correi e, quanto al Flores, anche della persona offesa, parte degli atti sessuali compiuti dagli altri, avendo altresì il Flores, come si percepisce dagli audio di sottofondo ai medesimi video, anche incitato espressamente i compartecipi a consumare i rapporti sessuali (‘amunì dai ficchiamocela‘ – ‘mi ra sucaminchia‘)”.

Il collegio ha, inoltre, richiamato la sentenza della Corte di Cassazione n. 7873 del 4 marzo del 2022, ricordando quindi che “in tema di violenza sessuale, la sussistenza del consenso all’atto, che esclude la configurabilità del reato, deve essere verificata in relazione al momento del compimento dell’atto stesso, sicché è irrilevante l’antecedente condotta provocatoria tenuta dalla persona offesa”. Proprio questo era stato avanzato dalle difese, ovvero il comportamento tenuto precedentemente dalla ragazza e giudicato, dunque, irrilevante dal collegio presieduto da Murgia che ha, invece, scritto: “La ragazza, già allora in stato di ubriachezza – si legge ancora nelle motivazioni – seppure ancora in grado di muoversi e parlare, non aveva certo potuto dichiarare di essere intenzionata a intrattenere, come poi è avvenuto, rapporti sessuali brutali in uno squallido cantiere edile venendo girata e rigirata da chiunque di loro intendesse in quel momento farlo nel disinteresse più totale di quali potessero essere i suoi desideri”.

“Una sentenza a mio avviso inappellabile, rispettosissima della salvaguardia del diritto della difesa, com’è stato, d’altronde, tutto il processo che nonostante fosse in abbreviato si è svolto in ben 9 udienze, con suppletive richieste istruttorie, che hanno infine ampiamente dimostrato lo svolgimento dei fatti così come denunciato dalla mia assistita”, commenta Carla Garafolo, avvocata della vittima. Per il prossimo 18 marzo è invece attesa la sentenza per l’accusa di revenge porn per Flores, per avere divulgato i video da lui girati quella notte.

L'articolo Stupro di gruppo a Palermo, i giudici: “Atti sprezzanti e brutali, la vittima era totalmente inerme”. Le motivazioni della sentenza proviene da Il Fatto Quotidiano.