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Декабрь
2024

Dopo Udinese-Napoli aveva proposto un agguato contro l’ispettore, il Tar conferma il Daspo a un tifoso

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Ha criticato la conduzione dell’ordine pubblico nell’ambito della partita Udinese-Napoli del maggio 2023, quando si verificarono scontri tra le due tifoserie in mezzo al terreno di gioco, dopo il fischio finale. Per esprimere quello che è stato definito un «forte e incivile dissenso», però, ha utilizzato frasi tali da richiamare il reato di istigazione a delinquere. Per questo l’uomo è stato oggetto di un Daspo della durata di sei anni emesso dalla questura di Udine che gli impedisce di assistere a manifestazioni calcistiche dalla serie A alla LegaPro, nonché a incontri di basket di serie A1 e A2.

L’avvocato del tifoso, Giovanni Adami, si è opposto al provvedimento della questura, presentando ricorso al Tar del Friuli Venezia Giulia. Nei giorni scorsi è arrivata la sentenza dei giudici della Sezione prima, che ha rigettato il ricorso.

Da quanto è stato ricostruito dal personale della questura l’uomo, qualche mese dopo la partita tra la squadra friulana e il Napoli di Luciano Spalletti, scrivendo in una delle chat WhatsApp dell’associazione Udinese Club, auspicava «un agguato da organizzare nelle ore serali, all’uscita dell’ufficio, nei confronti dell’ispettore, istigando a commettere un grave reato e utilizzando frasi inequivocabili sui suoi intendimenti».

Nel testo del messaggio, oltre a citare il cognome dell’ispettore di polizia che si occupa dell’ordine pubblico durante gli eventi sportivi in città, dichiarandolo meritevole dell’agguato, proponeva di assoldare qualcuno offrendogli qualche centinaia di euro per portare a compimento l’operazione. Se per l’avvocato Adami non era evidente un collegamento tra il messaggio del suo cliente, postato il 25 agosto 2023, e la partita tra Udinese e Napoli del 4 maggio 2023, per il Tar «l’adozione del Daspo può trovare fondamento anche in condotte poste in essere in un contesto spazio-temporale diverso dalla competizione sportiva, laddove lo sport costituisca l’origine e il pretesto di fenomeni che rappresentino un pericolo per l’ordine pubblico».

Per i giudici del Tar appare congrua pure la durata del provvedimento, visto che il tifoso, in passato, era già stato oggetto di un Daspo. «La durata – si legge nella sentenza – non appare irragionevole o sproporzionata tenendo conto che la legge 401/89 dispone che la durata del divieto per chi è stato colpito in passato da analogo provvedimento non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci». Il Tar, infine, ha dichiarato infondata pure l’ultima eccezione sollevata da Adami relativa «all’abnormità e all’indeterminatezza», del provvedimento.—