Il Tar del Lazio annulla le multe dell’Antitrust a Enel, Eni e Acea. Erano accusate di pratiche commerciali aggressive
Il Tar del Lazio ha annullato le sanzioni per oltre 15 milioni di euro complessivi inflitte nel novembre 2023 dall’Antitrust ad Enel Energia, Eni Plenitude e Acea Energia, accusate di pratiche commerciali aggressive per avere condizionato i consumatori ad accettare modifiche in aumento dei prezzi dell’energia elettrica e del gas, in contrasto con la protezione prevista dal Decreto Aiuti bis.
Secondo l’Autorità, Enel ed Eni – sanzionate rispettivamente con 10 milioni e 5 milioni – avevano modificato unilateralmente i prezzi di fornitura a oltre 4 milioni di consumatori sulla base delle clausole contrattuali che avrebbero loro consentito di decidere discrezionalmente se e quando modificare le tariffe una volta scaduti i prezzi dell’offerta economica scelta. Acea – sanzionata con 560mila euro – invece avrebbe aumentato i prezzi prima della scadenza corretta e anche con modifiche unilaterali in violazione della norma.
Esaminando le censure su interpretazione e ambito applicativo del Decreto Aiuti bis, il Tar è partito da precedenti sentenze del Consiglio di Stato (con principi poi recepiti nel ‘Decreto Milleproroghe 2023‘), arrivando a ritenere che l’Antitrust, con i provvedimenti contestati, “ha dato seguito alla medesima interpretazione della disciplina”. Per i giudici “non possono qui che ribadirsi le conclusioni” cui sono addivenute le precedenti sentenze “affermando che il testo del decreto preclude al professionista il ricorso ai poteri contrattuali che legittimano la modifica unilaterale delle condizioni generali di contratto che regolano la fissazione delle tariffe di vendita, e che il legislatore non ha imposto alcun divieto all’aggiornamento delle condizioni economiche scadute”. Infatti “quest’ultima fattispecie si sviluppa senza variazione delle condizioni generali del contratto; per condizioni scadute devono intendersi anche quelle rispetto alle quali è già decorso il periodo iniziale di vigenza, non potendosi la proroga automatica delle stesse interpretare quale trasformazione a tempo indeterminato di un’offerta che, per pattuizione contrattuale, è bloccata solo per un periodo di tempo determinato, e permanendo perciò, per la fase successiva alla scadenza inizialmente individuata, la possibilità delle modifiche, ovviamente nei termini previsti (ovvero con preavviso e salvo il diritto di recesso dell’utente)”.
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