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Сентябрь
2024

Quali sono le decisioni del Garante Privacy sul FSE 2.0?

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I problemi erano moltissimi, nonostante parte della popolazione (social) si sia prodigato in uno degli sport preferiti dagli italiani: fare spallucce. Ora, però, ci sarà una nuova opportunità (e non solo per quel che riguarda il “tempo”) per poter far valere il proprio diritto all’opposizione al pregresso per quel che riguarda il FSE (Fascicolo sanitario elettronico) 2.0. A breve, infatti, il Garante per la Protezione dei Dati Personali pubblicherà i dettagli di un provvedimento siglato lo scorso 12 settembre e che andrà a modificare parte delle problematiche sollevate proprio all’ultimo miglio della scadenza per far valere quel diritto.

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Come abbiamo spiegato nell’articolo precedente, i cambiamenti – che riguarderanno tanti – sono arrivati dopo l’azione di pochi. In particolare, le principali criticità emerse sul diritto all’opposizione al pregresso FSE 2.0 sono state inviate al Garante per la Protezione dei Dati personali dal DPO Christian Bernieri, il primo che – attraverso i social e il suo blog – aveva messo in risalto i problemi. E non solamente quelli relativi alla ristretta fascia temporale per consentire ai cittadini di procedere (passando per un complesso e poco immediato procedimento opt-out) con l’esercizio di questo diritto.

Opposizione al pregresso FSE, le decisioni del Garante Privacy

E, in attesa della pubblicazione del provvedimento – datato 12 settembre – da parte del Garante Privacy italiano, è lo stesso Bernieri a raccontare quali saranno i princìpi che saranno modificati. La sintesi in cinque punti-chiave:

  1. Riapertura dei termini di opposizione per tutti gli assistiti, al fine di consentire a coloro che non abbiano potuto esercitare la predetta facoltà, anche per impedimenti di natura tecnica dipesi dai sistemi regionali e da quello centrale, di esercitare tale facoltà per un ulteriore periodo di trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del predetto decreto;

  2. L’estensione del diritto di opposizione anche alle persone con codice fiscale o con codice STP (straniero temporaneamente presente in Italia) che non siano più assistiti dal servizio sanitario nazionale;

  3. L’estensione del diritto di opposizione sine die per i soggetti non più assistiti dal SSN, ma che lo siano stati in passato, entro 30 giorni dalla riattivazione dell’assistenza al SSN;

  4. L’estensione del diritto di opposizione per tutti gli assistiti che nel tempo diventeranno maggiorenni, entro 30 giorni dal compimento della maggiore età;

  5. Uno specifico onere alle Asl di dare informazione circa tale facoltà di opposizione al soggetto che riattiva l’assistenza sanitaria specificando i termini e le modalità per l’esercizio di tale diritto.

Modifiche molto importanti che ricalcano parte delle criticità emerse nel corso dell’ultima fase prima del precedente termine (30 giugno 2024) per potersi avvalere del diritto di opporsi al trattamento dei propri dati sanitari per quel che riguarda il periodo antecedente al 19 maggio 2020 sul Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0.

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