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Август
2024

L’ennesima proposta di legge italiana metterà fine al telemarketing selvaggio?

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L’Italia ci prova, un’altra volta. Visto l’insuccesso del Registro delle Opposizioni e i confini labili del Codice di Condotta, in Parlamento – siamo ancora nella fase dell’analisi delle Commissioni alla Camera dei deputati – è sbarcata una nuova proposta di legge per quello che può essere considerato il riordino del settore degli operatori di call center. Si parla degli aspetti contrattualistici (relativamente ai dipendenti), ma anche dei comportamenti a cui devono ottenersi: sia per quel che riguarda gli inbound (coloro i quali ricevono chiamate dai cittadini, a mo’ di servizio clienti telefonico), sia per quel che concerne gli outbound (coloro i quali effettuano telefonate di tipo commerciale per conto delle aziende). Ma avrà effetti reali, in caso di approvazione, sul fenomeno del telemarketing selvaggio e aggressivo?

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Se occorre una nuova legge, vuol dire che quelle precedenti non hanno e non stanno funzionando. In un precedente approfondimento abbiamo sottolineato come non ci sia una norma ad hoc per evitare il proliferare del fenomeno e della pratica dello spoofing. Ma anche con questa pdl, la C. 1316 proposta da alcuni deputati di Fratelli d’Italia, questo tema viene solamente lambito, ribadendo il concetto di illegalità e fornendo poche indicazioni pratiche che, oltretutto, sono già vigenti.

Telemarketing selvaggio, la nuova proposta di legge italiana

Nello specifico, si fa un continuo ricorso al ruolo di Agcom, Agcm, Garante Privacy e Mimit nelle sanzioni (aumentate) per quel che riguarda le pratiche sleali, al Codice di Condotta a cui devono aderire gli operatori di telemarketing, sottolineando l’esistenza del Registro Pubblico delle Opposizioni. Ma come si intende frenare il telemarketing selvaggio? Per esempio, nella proposta è inserito questo appunto che va a modificare (seppur di poco) la normativa vigente:

«Gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali fisse o mobili, anche per conto di terzi, utilizzano esclusivamente le numerazioni telefoniche specificamente dedicate a tale attività, nell’osservanza delle disposizioni regolamentari concernenti le numerazioni medesime nonché nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016». 

Sembra un barlume di lotta allo spoofing, anche se – probabilmente – servirà un decreto attuativo con all’interno dei dettagli più precisi, visto che anche la legge attualmente in vigore sosteneva – di fatto – la stessa tesi e lo stesso principio giuridico.

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