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Март
2024

GIUDICE SPORTIVO: ammenda di 2mila euro inflitta al Catania

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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.Marco Ravagliol, in occasione della partita Catania-Potenza ha inflitto un’ammenda di 2mila euro alla società rossazzurra. Queste le motivazioni: A) per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,intonato: ***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra […]

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Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Marco Ravagliol, in occasione della partita Catania-Potenza ha inflitto un’ammenda di 2mila euro alla società rossazzurra. Queste le motivazioni:

A) per avere, la quasi totalità (80%) dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord,
intonato:

  1. al 14° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra
    società, ripetuti per otto volte, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a
    Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso
    del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma
    non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
  2. al 34° minuto del primo tempo cori offensivi e insultanti nei confronti di tifosi di altra
    società ripetuti per circa un minuto, che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a
    Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso
    del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma
    non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;
    B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
    commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord e Curva Sud, integranti
    pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, sette
    fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze.
    Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
    25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la particolare
    odiosità dei cori sub a) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
    fed., r. c.c.).

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