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La Cassazione dà ragione al ginecologo Ambrosini: «Sospensione illegittima»

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È una vicenda giudiziaria che si chiude dopo più di 15 anni di battaglie legali. Da un lato dell’aula di tribunale, il professor Antonio Ambrosini, 85 anni, ex direttore del Dipartimento di Scienze ginecologiche e della riproduzione umana. Dall’altro l’Azienda ospedale università di Padova.

Il nodo della vicenda è stata la sospensione del ginecologo per circa 12 mesi, tra il 2008 e il 2009, in seguito a un procedimento – risultato poi illegittimo – deciso dall’allora direttore dell’Azienda ospedaliera.

A mettere il punto definitivo sulla vicenda è stata la Corte di cassazione che ha dato ragione al ginecologo, confermando le sentenze di primo grado e della Corte d’appello.

L’ospedale deve risarcire l’ex docente per un totale di 133 mila euro: 82.520 euro relativi ai danni morali e 50.655 a titolo di compensi mai pagati durante la sospensione.

Ambrosini era stato accusato di aver partecipato a un convegno a Shangai, in Cina, e contemporaneamente di aver percepito denaro per un intervento di taglio cesareo (in regime di libera professione) risultando la sua presenza in sala operatoria.

Il professore era stato sospeso dall’incarico il 3 novembre 2008 fino all’anno successivo quando, il 6 ottobre 2009, con una lettera inviata ai vertici dell’Azienda e dell’Università (il rettore Zaccaria e l’allora preside di Medicina Palù) il medico aveva preferito uscire di scena con il pensionamento in anticipo di un anno rispetto alla scadenza dei 72 anni previsti per la quiescenza.

La difesa di Ambrosini fu sempre chiara. Che lui non avesse partecipato a quell’intervento era ovvio, non fu mai detto il contrario.

L’intervento eseguito in regime libero-professionale venne eseguito dal dottor Erich Cosmi. Per quanto concerne alla somma incassata, una quota va all’Azienda, l’altra ai medici: la suddivisione della somma fra Ambrosini e Cosmi, riguardava esclusivamente il rapporto tra i due sanitari (la paziente era seguita da Ambrosini).

Da qui l’illegittimità del provvedimento di sospensione adottato sulla base di presupposti non esatti.