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Октябрь
2024

Il Comune occupava illegittimamente i suoi terreni, il Tar gli dà ragione dopo 42 anni: deve essere risarcito

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Nel 1982 si era visto occupare dal Comune una porzione dei suoi terreni, in tutto 398 metri quadrati, con l’intento di realizzare una strada pubblica. Quarantadue anni dopo, Ferruccio Bonini e i suoi eredi, non hanno ancora ricevuto dal Comune di Taipana alcun indennizzo per l’esproprio.

Sulla questione, venerdì 11 ottobre, si è espresso il Tar del Fvg che ha condannato l’ente pubblico «alla restituzione dei beni illegittimamente occupati», riportandoli alla loro condizione iniziale, e al risarcimento del danno con il versamento di 14 mila euro. Il Comune dovrà anche farsi carico delle spese processuali, quantificate in 2mila euro.

Il ricorso al Tar era stato presentato nel luglio 2023 dal proprietario dei terreni, Ferruccio Bonini. In seguito al suo decesso, nell’aprile di quest’anno, si sono costituiti in giudizio i suoi eredi, France De Rossi, Piero e Paola Bonini, assistiti dagli avvocati Roberto Pascolat e Filippo Pesce. «Siamo di fronte a un chiaro atto illegittimo del Comune di Taipana – ha affermato l’avvocato Pesce –. Sarebbe stato sufficiente un decreto di esproprio per sanare l’illecito, ma il Comune non ne ha mai voluto sapere».

Ora il Comune, difeso dall’avvocato Marco Morelli, rischia di finire anche nel mirino della Corte dei Conti, visto l’aggravio dei costi per non aver completato l’iter di esproprio. Nel 1982 i terreni agricoli del signor Bonini furono valutati 5 milioni delle vecchie lire. Oggi il loro valore è salito a 12mila euro. «A questo punto il Comune ha due alternative – ha spiegato Pesce – restituire i terreni nelle condizioni originarie e versare il risarcimento del danno, oppure procedere con l’acquisto del bene». Un’ipotesi, quest’ultima, che libererebbe l’ente dall’obbligo del pagamento del risarcimento, obbligandolo però alla corresponsione degli indennizzi previsti dalla norma.

Il sindaco Alan Cecutti non ha voluto rilasciare dichiarazioni, prendendosi del tempo per approfondire la decisione del Tar insieme al legale dell’ente pubblico.

Dalla sentenza, però, si evince la posizione del Comune, il quale si è opposto al ricorso sottolineando come le aree indicate «non siano in uso alla collettività indifferenziata e non siano destinate alla viabilità». Manifestando quindi un «disinteresse dell’ente all’acquisizione dell’area» non considerandola al pari di una strada, per il Comune «non vi sarebbe prova del danno».