Ispezioni sui luoghi di lavoro, entra in vigore il decreto che abbuona le sanzioni, certifica il “rischio basso” e avvisa dei controlli
Contratti, sommerso, sicurezza sui luoghi di lavoro: scende in campo il decreto legislativo n. 103/2024, in vigore dal 2 agosto, emanato in attuazione della “legge annuale per il mercato e la concorrenza” approvata dall’esecutivo di Mario Draghi e intitolato “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche”. Alla base dell’operazione è il principio della “fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta delle amministrazioni”, nonché della “efficacia, efficienza e proporzionalità”, con l’impegno a minimizzare le richieste documentali “secondo il criterio del minimo sacrificio organizzativo per il soggetto controllato“. In un Paese dove i controlli trovano irregolarità in tre aziende su quattro, la dichiarazione d’intenti dell’articolo 5 ha già fatto arrabbiare molti. Ma non è tutto, dalla possibilità di evitare le multe agli avvertimenti prima delle ispezioni, mentre l’Inail comunica nuovi dati: 469 morti sul lavoro nel primo semestre del 2024, in aumento del 4,2% rispetto al 2023.
Il comma 8 dell’articolo 5 dice che “in attuazione del principio di trasparenza, salvo che ricorrano i casi di cui al comma 3 o motivi di urgenza del controllo o esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi imprevisti o senza preavviso, l’amministrazione fornisce in formato elettronico, almeno dieci giorni prima del previsto accesso presso i locali dell’attività economica, l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva”. Siccome il decreto riguarda qualunque tipo di controllo amministrativo “per la verifica del rispetto di regole poste a tutela di un interesse pubblico da parte di operatori che svolgono un’attività economica”, la prospettiva di dover avvisare le aziende da ispezionare vanificando così il potere deterrente dei controlli ha costretto a chiarimenti che nelle ultime ore sono oggetto di circolari interne alle amministrazioni con compiti ispettivi.
Nella circolare dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) del 31 luglio si legge che “non appare invece sostanzialmente applicabile agli accertamenti di competenza dell’Ispettorato nazionale del lavoro la previsione secondo cui le amministrazioni sono tenute a fornire, prima di un accesso nei locali aziendali, “l’elenco della documentazione necessaria alla verifica ispettiva””. E questo perché da tale obbligo sarebbero esonerate “tutte le iniziative avviate dalle amministrazioni che hanno esigenze di ricorrere ad accessi ispettivi “imprevisti o senza preavviso””. Certo, era meglio non dover ricorrere alle circolari. “È una norma talmente assurda che è stato necessario un riferimento specifico nelle linee operative”, commentano col Fatto alcuni ispettori, non solo nell’INL.
Ben altro impatto, anche sull’attività dell’Ispettorato nazionale avrà l’articolo 6: “Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria non superiore nel massimo a cinquemila euro, l’organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti, per la prima volta nell’arco di un quinquennio, l’esistenza di violazioni sanabili, diffida l’interessato a porre termine alla violazione, ad adempiere alle prescrizioni violate e a rimuovere le conseguenze dell’illecito amministrativo entro un termine non superiore a venti giorni dalla data della notificazione dell’atto di diffida“. Se l’azienda ottempera, la sanzione si estingue. La possibilità non vale per le violazioni che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ma è quanto basta perché si riaccendessero le polemiche dopo la contestata “patente a crediti” per i cantieri edilizi.
Non solo. L’articolo 3 del decreto istituisce, un “sistema di identificazione e gestione del rischio su base volontaria” anche per ambiti come la sicurezza, la protezione ambientale, igiene e salute pubblica, sicurezza pubblica. L’Ente nazionale italiano di unificazione definirà un livello di rischio basso “al quale è associabile un Report certificativo”. L’azienda che otterrà, dopo averla richiesta su base volontaria, la certificazione di “rischio basso” avrà meno controlli. Ora, chi rilascerà le certificazioni? “Organismi di certificazione, ispezione, validazione o verifica, accreditati presso l’Organismo nazionale di accreditamento”, dice la norma. Soggetti privati, dunque, su richiesta delle stesse aziende e, con tutta probabilità, dietro compenso.
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