Come cambia il processo di qualificazione dei servizi cloud per le PA
Uno degli aspetti migliorativi della digitalizzazione (in linea generale) è quello rappresentato dalla riduzione delle tempistiche burocratiche. Un dettaglio non da poco che, se non applicato, rischia di rallentare un ecosistema che – per definizione – viaggia molto velocemente. Non è un caso, infatti, che nel nuovo regolamento siglato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale – che entrerà in regime ordinario dal prossimo 1° agosto – ci sia stata la “modernizzazione” anche del processo di qualificazione per i servizi cloud messi a disposizione delle PA (Pubbliche Amministrazioni).
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Prima di spiegare le novità inserite all’interno del suddetto regolamento, diamo una definizione. Per farlo, utilizziamo proprio la spiegazione scritta nel testo reso pubblico nelle scorse ore:
«”qualificazione dei servizi cloud”, processo di verifica per garantire che i servizi cloud per le pubbliche amministrazioni siano in possesso delle caratteristiche necessarie per trattare dati e servizi in funzione della loro classificazione, assicurando, in particolare, opportuni livelli di qualità, di performance, di scalabilità, di portabilità, nonché di sicurezza».
Dunque, parliamo dell’aspetto fondamentale per quel che riguarda i servizi cloud per le Pubbliche Amministrazioni. Ovvero quella verifica dei requisiti (da decreto) per poter collaborare con le PA. Inoltre, questo concetto va di pari passo ai vari livelli di classificazione dei servizi.
Qualificazione cloud PA, come cambia col nuovo regolamento
Detto ciò, proviamo a capire cosa cambia per il processo di qualificazione cloud PA: La grande novità è rappresentata – ça va sans dire – dal digitale. Dal prossimo 1° agosto, giorno dell’entrata in vigore (in regime ordinario) del nuovo regolamento, le aziende che offrono servizi di cloud potranno inviare le proprie richieste direttamente online, come spiegato all’articolo 18 del regolamento:
«Le domande di qualificazione e quelle di promozione di cui al comma 4, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, sono sottoscritte dal legale rappresentante del fornitore dei servizi cloud o da un suo delegato e sono presentate telematicamente nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 65, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2.
I fornitori dei servizi cloud diversi da quelli di cui all’articolo 15, comma 1, trasmettono telematicamente le domande di cui al comma 1 con le informazioni necessarie, la documentazione a corredo, laddove richiesto, e le modalità indicate sulla piattaforma digitale nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 27, elaborate in forma graduale in accordo al livello di qualifica richiesto».
Dunque, sia le domande di qualificazione che quelle di promozione (ottenimento di un nuovo livello) potranno essere inoltrate telematicamente, sfruttando l’apposita pagina inserita sul sito di ACN. Quel riferimento all’articolo 15, comma 1, indica una differenziazione: quelli indicate in quell’articolo sono i servizi cloud “pubblici”, mentre quelli che devono fare riferimento all’articolo 18 sono le realtà private.
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